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Sentenze

 

 

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro - Sentenza n. 12072 del 10 giugno 2015.
La suprema Corte di Cassazione con la sentenza citata, afferma che la Guardia Particolare Giurata anche se detentrice di Decreto di Nomina ma privata del porto d'arma con decreto del Prefetto, può essere licenziata per giustificato motivo oggettivo, trascorsi i 180 giorni di sospensione dal servizio come previsto dall'art. 120 del CCNL di categoria.
In sintesi la Suprema Corte afferma che anche se il lavoratore è in possesso del Decreto di nomina a GPG, la revoca del Porto d'Arma non le permette di svolgere il lavoro per il quale era stato assunto.

 

Una recente ordinanza del Tribunale di Perugia ha affermato che in caso di licenziamento di una guardia particolare giurata per revoca del decreto prefettizio di nomina è necessario il preventivo tentativo di conciliazione di cui all’art. 7 legge n. 604/1966, come modificato dalla Legge n. 92/12.

Nel caso in esame il Giudice, pur avendo ritenuto legittimo il licenziamento, sotto un profilo sostanziale, ha preso atto del fatto che il datore di lavoro non aveva dato corso alla procedura di conciliazione e, per tale ragione, ha condannato il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un’indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, pur avendo dichiarato risolto il rapporto di lavoro.
Clicca qui per leggere la sentenza

 

 Sentenza TAR DEL LAZIO sul Decreto Ministeriale 269/2010

 

Sentenza TAR Lombardia sui tribunali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ritiene che i Tribunali non siano obiettivi sensibili e quindi gli ingressi possono essere presidiati anche da personale che non riveste la qualifica di Guardia Particolare Giurata.

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Il TAR della Puglia ha rigettato, nella camera di consiglio del 7 aprile 2011, il ricorso presentato dal legale rappresentante di un Istituto di Vigilanza, contro il Decreto del Prefetto di Bari con il quale veniva revocata la licenza all'Istituto di Vigilanza).

 

CONSIGLIO DI STATO - Sez. VI - Sentenza N. 06732/2010

(Il Consiglio di Stato con sentenza N. 06732/2010 del 15 giugno 2010, depositata in cancelleria il 15 settembre 2010, ha respinto il ricorso dell’E.Bi.N.Vi.P. avverso la sentenza del T.A.R. CAMPANIA, che aveva accolto il ricorso di alcuni Istituti di Vigilanza, contro il provvedimento del Prefetto di Napoli che chiedeva l’esibizione della Certificazione liberatoria in fase di rinnovo delle licenze.

L’E.Bi.N.Vi.P. contro la sentenza del T.A.R. CAMPANIA aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, che ha però respinto l’appello, dando ragione al T.A.R. che aveva annullato il provvedimento del Prefetto di Napoli dell’11 novembre 2008.

Ciò stante le Prefetture non potranno più richiedere agli Istituti di Vigilanza di esibire in fase di richiesta del rinnovo della licenza la Certificazione liberatoria rilasciata dall’Ente Bilaterale).

 

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - sentenza 11 maggio 2010
(Al fine della legittimità del diniego di autorizzazione di un istituto di vigilanza non risulta sufficiente affermarne la non necessarietà, in considerazione del numero degli esercizi preesistenti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza già operanti in loco, occorrendo invece dimostrare in modo puntuale che il numero e le dimensioni degli istituti operanti è tale per cui l’autorizzazione di un ulteriore operatore sortirebbe effetti negativi certi per l'interesse pubblico. Invero, non compete all’autorità di p.s. compiere valutazioni in ordine a profili inerenti alla concorrenza e ai possibili effetti deleteri di un eccesso di concorrenza, ma solo valutazioni in ordine ai riflessi di un eccesso di autorizzazioni sull’ordine e la sicurezza pubblici.)

 

Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 29 gennaio 2007 n. 336
(I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione di polizia all'esercizio dell'attività di vigilanza privata, ai sensi dell'art. 134 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773, non possono essere motivati soltanto in base al numero degli istituti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza esistenti, ma devono dare ragione di come e perchè l'interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione, a giustificazione del restringimento della sfera di libertà costituzionalmente garantita e della limitazione delle dinamiche concorrenziali legislativamente tutelate e promosse).

 

Cassazione sezione lavoro (La revoca del porto d'armi non è sufficiente a giustificare il licenziamento di una Guardia Giurata)

 

Tribunale di Roma
SAVIP c/ IVP URBE (art. 28 S.L.)

Cassazione CivileRimborso spese per prestazioni rese in luoghi diversi dalle "normali località di lavoro".